Art. 14
Obblighi in materia di protezione dei dati
In vigore dal 20 giu 2019
Obblighi in materia di protezione dei dati
1. Il trattamento dei dati personali relativi alle informazioni sui conti bancari, alle informazioni finanziarie e alle analisi finanziarie di cui agli della presente direttiva, è eseguito conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/794 ed unicamente da personale di Europol, specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti.
2. Europol informa il responsabile della protezione dei dati nominato a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2016/794 di qualsiasi scambio di informazioni ai sensi degli della presente direttiva.
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