Art. 13
Modalità dettagliate dello scambio di informazioni
In vigore dal 20 giu 2019
Modalità dettagliate dello scambio di informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scambi di informazioni a norma degli della presente direttiva avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/794 per via elettronica tramite:
a)
l’applicazione SIENA o quella che la sostituirà, nella lingua applicabile a SIENA; o
b)
se del caso, tramite FIU.NET o la rete che la sostituirà.
2. Gli Stati membri provvedono affinché lo scambio di informazioni a norma dell’ avvenga in maniera tempestiva e che a tale riguardo le richieste di informazioni presentate da Europol siano trattate come se provenissero da un’altra FIU.
Storico versioni
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