Art. 11

Comunicazione di informazioni sui conti bancari a Europol

In vigore dal 20 giu 2019
Comunicazione di informazioni sui conti bancari a Europol Ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti siano autorizzate a rispondere, tramite l’unità nazionale Europol o, se consentito da tale Stato membro, tramite contatti diretti con Europol, a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall’Europol, caso per caso ed entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. Si applica l’, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794.
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