Art. 11
Comunicazione di informazioni sui conti bancari a Europol
In vigore dal 20 giu 2019
Comunicazione di informazioni sui conti bancari a Europol
Ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti siano autorizzate a rispondere, tramite l’unità nazionale Europol o, se consentito da tale Stato membro, tramite contatti diretti con Europol, a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall’Europol, caso per caso ed entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. Si applica l’, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:1153:oj#art-11