Art. 9
Scambio di informazioni tra le FIU di diversi Stati membri
In vigore dal 20 giu 2019
Scambio di informazioni tra le FIU di diversi Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono affinché in casi urgenti ed eccezionali le rispettive FIU siano autorizzate a scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché nei casi di cui al paragrafo 1, e fatte salve le loro limitazioni operative, le FIU si adoperino per scambiare tali informazioni con tempestività.
Storico versioni
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