Art. 10

Scambio di informazioni tra le autorità competenti di diversi Stati membri

In vigore dal 20 giu 2019
Scambio di informazioni tra le autorità competenti di diversi Stati membri 1.   Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti designate ai sensi dell’, paragrafo 2, siano in grado di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie ottenute dalla FIU del rispettivo Stato membro, su richiesta e caso per caso, con un’autorità competente designata di un altro Stato membro, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti designate utilizzino le informazioni o analisi finanziarie scambiate a norma del presente articolo solo ai fini per cui sono state richieste o fornite. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni comunicazione delle informazioni finanziarie o analisi finanziarie ottenute dalle proprie autorità competenti designate e provenienti dalla FIU di tale Stato membro ad altre autorità, agenzie o servizi, o qualsiasi impiego di tali informazioni per scopi diversi da quelli originariamente approvati, avvenga subordinatamente al previo consenso della FIU che fornisce tali informazioni. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché una richiesta presentata a norma del presente articolo e la relativa risposta siano trasmesse tramite comunicazioni elettroniche sicure dedicate che garantiscano un livello elevato di sicurezza dei dati.
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