Art. 12
Scambio di informazioni tra Europol e le FIU
In vigore dal 20 giu 2019
Scambio di informazioni tra Europol e le FIU
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua FIU sia autorizzata a rispondere a richieste debitamente motivate presentate da Europol tramite l’unità nazionale Europol o, se consentito da tale Stato membro, tramite contatti diretti tra la FIU ed Europol. Tali richieste devono essere correlate a informazioni finanziarie e analisi finanziarie, e presentate caso per caso ed entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti.
2. L’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 e l’, paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) 2016/794 si applicano agli scambi effettuati a norma del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la mancata soddisfazione di una richiesta sia adeguatamente circostanziata.
Storico versioni
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