Art. 18

Limitazione dei diritti dell’interessato

In vigore dal 20 giu 2019
Limitazione dei diritti dell’interessato Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell’interessato ai dati personali che lo riguardano trattati nell’ambito della presente direttiva in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 o dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, secondo il caso.
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