Art. 20
Relazione con altri strumenti
In vigore dal 20 giu 2019
Relazione con altri strumenti
1. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti, purché tali accordi e intese siano compatibili con il diritto dell’Unione, in particolare con la presente direttiva.
2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e gli impegni degli Stati membri o dell’Unione ai sensi di accordi bilaterali o multilaterali vigenti conclusi con paesi terzi.
3. Fatta salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, conformemente al diritto dell’Unione, gli Stati membri notificano alla Commissione l’intenzione di avviare negoziati per accordi tra Stati membri e paesi terzi che sono parti contraenti dello Spazio economico europeo, nonché di concludere tali accordi, su questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del capo II della presente direttiva.
Se, entro due mesi dal ricevimento della notifica dell’intenzione di uno Stato membro di avviare i negoziati di cui al primo comma, la Commissione conclude che tali negoziati sono suscettibili di minare le pertinenti politiche dell’Unione o di sfociare in un accordo incompatibile con il diritto dell’Unione, la Commissione ne informa gli Stati membri.
Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione su tali negoziati e, se del caso, invitano la Commissione a partecipare in qualità di osservatore.
Gli Stati membri sono autorizzati ad applicare in via provvisoria o concludere gli accordi di cui al primo comma purché essi siano compatibili con il diritto dell’Unione e non ledano l’oggetto e lo scopo delle pertinenti politiche dell’Unione. La Commissione adotta tali decisioni di autorizzazione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’.
Storico versioni
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