Art. 21

Valutazione

In vigore dal 20 giu 2019
Valutazione 1.   Entro il 2 agosto 2024, e ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull’attuazione della presente direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è resa pubblica. 2.   Conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione valuta gli ostacoli alle opportunità per migliorare la cooperazione tra le FIU nell’Unione, inclusa la possibilità e l’opportunità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto. 3.   Entro il 2 agosto 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare la necessità e la proporzionalità di estendere la definizione di informazioni finanziarie a qualsiasi tipo di informazioni o dati che siano detenuti da autorità pubbliche o da soggetti obbligati e che sia accessibile alle FIU senza l’adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale, e presenta, se del caso, una proposta legislativa. 4.   Entro il 2 agosto 2024 la Commissione effettua una valutazione delle opportunità e delle difficoltà connesse a un’estensione dello scambio di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie tra FIU all’interno dell’Unione ai reati gravi diversi dal terrorismo o dalla criminalità organizzata associata al terrorismo. 5.   Non prima del 2 agosto 2027, la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione include altresì una valutazione sul rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 6.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie. La Commissione tiene conto delle statistiche presentate dagli Stati membri ai sensi dell’ e può chiedere informazioni supplementari agli Stati membri e alle autorità di controllo.
Storico versioni

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