Art. 38

Sistemi di distribuzione chiusi

In vigore dal 5 giu 2019
Sistemi di distribuzione chiusi 1.   Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se: a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. 2.   Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso: a) dall'obbligo di cui all', paragrafi 5 e 7, di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e i servizi ancillari non di frequenza del proprio sistema in conformità di procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato; b) dall'obbligo di cui all', paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate conformemente all', paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore; c) dall'obbligo di cui all', paragrafo 1, di acquisire servizi di flessibilità e dall'obbligo di cui all', paragrafo 3, di sviluppare il proprio sistema sulla base di piani di sviluppo della rete; d) dall'obbligo di cui all', paragrafo 2, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici; e e) dall'obbligo di cui all', paragrafo 1, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio di energia. 3.   Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all', paragrafo 1, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso. 4.   L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:944:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo