Art. 36

Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia dei gestori dei sistemi di distribuzione

In vigore dal 5 giu 2019
Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia dei gestori dei sistemi di distribuzione 1.   I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia se sono componenti di rete pienamente integrate e l'autorità di regolazione ha concesso la sua approvazione o se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta a riesame e approvazione da parte dell'autorità di regolazione, parti terze non hanno ottenuto il diritto di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti, o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva; b) detti impianti sono necessari affinché i gestori dei sistemi di distribuzione possano adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva in materia di funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione e non sono utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica; e c) l'autorità di regolazione ha valutato la necessità di detta deroga e ha effettuato una valutazione della procedura di appalto, comprese le condizioni di tale procedura di appalto, e l'ha approvata. L'autorità di regolazione può elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di distribuzione a garantire una procedura di appalto equa. 3.   Le autorità di regolazione effettuano, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica sugli impianti di stoccaggio dell'energia esistenti al fine di valutare la disponibilità e l'interesse potenziali a investire in tali impianti. Se dalla consultazione pubblica, valutata dall'autorità di regolazione, emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, l'autorità di regolazione provvede affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse entro 18 mesi. Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a ricevere una compensazione ragionevole, in particolare a recuperare il valore residuo dell'investimento realizzato negli impianti di stoccaggio dell'energia. 4.   Il paragrafo 3 non si applica alle componenti di rete pienamente integrate né per il normale periodo di ammortamento di nuovi impianti di stoccaggio in batterie la cui decisione definitiva di investimento è adottata fino al 4 luglio 2019, purché tali impianti di stoccaggio in batterie: a) siano connessi alla rete al più tardi due anni dopo tale data; b) siano integrati nel sistema di distribuzione; c) siano utilizzati unicamente per il ripristino istantaneo reattivo della sicurezza delle reti in caso di imprevisti a livello delle reti, se tale misura di ripristino ha inizio immediatamente e ha termine quando il regolare ridispacciamento può risolvere il problema; e d) non siano utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica, compresi quelli di bilanciamento.
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