Art. 37
Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione
In vigore dal 5 giu 2019
Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione
Fatto salvo l' o qualsiasi altro obbligo legale di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.
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