Art. 4

Riduzione del consumo

In vigore dal 5 giu 2019
Riduzione del consumo 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica. Gli Stati membri integrano le misure descritte nei piani o nei programmi di cui all’ in occasione del primo aggiornamento successivo di tali piani o programmi, conformemente ai pertinenti atti legislativi dell’Unione che disciplinano tali piani o programmi, o in qualsiasi altro programma specificamente elaborato a tal fine. Le misure possono comprendere obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale e accordi di cui all’, paragrafo 3. Gli Stati membri possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all’ della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati. Le misure adottate a norma del presente paragrafo sono proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali misure ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), ove quest’ultima lo imponga. Al fine di ottemperare al primo comma, ogni Stato membro monitora i prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato immessi sul mercato e le misure di riduzione adottate e riferisce alla Commissione sui progressi compiuti ai sensi del paragrafo 2 e dell’, paragrafo 1 in vista di definire obiettivi quantitativi vincolanti a livello di Unione per la riduzione del consumo. 2.   Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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