Art. 17

Recepimento

In vigore dal 5 giu 2019
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi: — all’ a decorrere dal 3 luglio 2021; — all’, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2024; — all’, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2021; — all’ entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3.   A condizione che gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti agli siano stati raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 1 e 8, fatti salvi i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato, sotto forma di accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti: a) gli accordi hanno forza esecutiva; b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze; c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione; d) i risultati conseguiti nell’ambito degli accordi sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi; e) le autorità competenti prendono provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi; e f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.
Storico versioni

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