Art. 6

Requisiti dei prodotti

In vigore dal 5 giu 2019
Requisiti dei prodotti 1.   Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. 2.   Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica. 3.   Entro il 3 ottobre 2019 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1. Tali norme riguardano in particolare la necessità di garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose. 4.   A decorrere dalla data di pubblicazione dei riferimenti alle norme armonizzate di cui al paragrafo 3 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1, che sono conformi a dette norme o loro parti, si presumono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1. 5.   Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, ciascuno Stato membro garantisce che: a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contengano almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione; e b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato contengano almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione. Entro il 1o gennaio 2022 la Commissione adotta atti d’esecuzione che stabiliscono le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi definiti al primo comma del presente paragrafo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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