Art. 3
Definizioni
In vigore dal 5 giu 2019
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
2) «prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;
3) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;
4) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell’acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;
5) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l’attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell’, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all’attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;
6) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;
7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;
8) «norma armonizzata»: una norma armonizzata di cui all’, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
9) «rifiuto»: il rifiuto definito all’, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;
10) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all’, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;
11) «produttore»:
a)
la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all’, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22); o
b)
la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all’, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
12) «raccolta»: la raccolta definita all’, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;
13) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all’, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;
14) «trattamento»: il trattamento definito all’, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;
15) «imballaggio»: l’imballaggio definito all’, punto 1), della direttiva 94/62/CE;
16) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;
17) «impianto portuale di raccolta»: l’impianto portuale di raccolta definito all’, lettera e), della direttiva 2000/59/CE;
18) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco definiti all’, punto 4), della direttiva 2014/40/UE.
Storico versioni
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