Art. 13

Sistemi di informazione e relazioni

In vigore dal 5 giu 2019
Sistemi di informazione e relazioni 1.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato che sono stati immessi sul loro mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità dell’, paragrafo 1; b) le informazioni sulle misure adottate dallo Stato membro ai fini dell’, paragrafo 1; c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno nello Stato membro, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell’, paragrafo 1; d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno nello Stato membro; e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’, paragrafo 5; e f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’allegato, che sono stati raccolti in conformità dell’, paragrafo 3. Gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono stati raccolti. I dati e le informazioni sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. Il primo periodo di riferimento è l’anno civile 2022, tranne per il primo comma, lettere e) ed f), per le quali il primo periodo di riferimento è l’anno civile 2023. 2.   I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. I dati e le informazioni sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4. 3.   La Commissione esamina i dati e le informazioni comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni, le fonti di dati e informazioni e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati e informazioni. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è redatta dopo la prima comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli Stati membri e, successivamente, con le frequenze indicate all’, paragrafo 3 quater, della direttiva 94/62/CE. 4.   Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati in conformità del paragrafo 1, lettere a) e b), e del paragrafo 2. Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e del paragrafo 2 del presente articolo. Entro il 1o gennaio 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in conformità del paragrafo 1, lettere e) ed f), e del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Si tiene conto del formato elaborato in conformità dell’ della direttiva 64/62/CE.
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