Art. 9
Raccolta differenziata
In vigore dal 5 giu 2019
Raccolta differenziata
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:
a)
entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno;
b)
entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.
I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato immessi sul mercato in uno Stato membro possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno in tale Stato membro.
A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro:
a)
istituire sistemi di cauzione-rimborso;
b)
stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.
Il primo comma si applica fatto salvo l’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.
2. La Commissione facilita lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche fra gli Stati membri sulle misure appropriate per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, tra l’altro sui sistemi di cauzione-rimborso. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni e della condivisione di migliori prassi.
3. Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al paragrafo 1. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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