Art. 11

Coordinamento delle misure

In vigore dal 5 giu 2019
Coordinamento delle misure Fatto salvo l’, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva, ciascuno Stato membro assicura che le misure adottate per recepire e attuare la presente direttiva siano parte integrante e coerente dei programmi di misure istituiti a norma dell’ della direttiva 2008/56/CE, per gli Stati membri che hanno acque marine, dei programmi di misure istituiti a norma dell’ della direttiva 2000/60/CE, dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE e dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della direttiva (UE) 2019/883. Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della presente direttiva sono conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti. Gli Stati membri incoraggiano, ove possibile, l’uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.
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