Art. 14
Sanzioni
In vigore dal 5 giu 2019
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 3 luglio 2021, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
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