Art. 25

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

In vigore dal 11 dic 2018
Risoluzione extragiudiziale delle controversie 1.   Gli Stati membri provvedono affinché nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE sia inserita, in qualità di organismo di risoluzione alternativa delle controversie, l’autorità nazionale di regolamentazione o un’altra autorità competente responsabile dell’applicazione degli articoli da 102 a 107 e dell’ della presente direttiva o almeno un organo indipendente con comprovata competenza nell’applicazione di tali articoli, perché risolva le controversie tra fornitori e consumatori derivanti dalla presente direttiva e relative all’esecuzione dei contratti. Gli Stati membri possono estendere l’accesso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie offerte da tale autorità o organismo a utenti finali diversi dai consumatori, in particolare le microimprese e le piccole imprese. 2.   Fatta salva la direttiva 2013/11/UE, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, gli Stati membri coordinano i loro sforzi per pervenire a una risoluzione della controversia.
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