Art. 25 · Risoluzione extragiudiziale delle controversie

Art. 25

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

In vigore dal 11 dic 2018
Risoluzione extragiudiziale delle controversie 1.   Gli Stati membri provvedono affinché nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE sia inserita, in qualità di organismo di risoluzione alternativa delle controversie, l’autorità nazionale di regolamentazione o un’altra autorità competente responsabile dell’applicazione degli articoli da 102 a 107 e dell’ della presente direttiva o almeno un organo indipendente con comprovata competenza nell’applicazione di tali articoli, perché risolva le controversie tra fornitori e consumatori derivanti dalla presente direttiva e relative all’esecuzione dei contratti. Gli Stati membri possono estendere l’accesso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie offerte da tale autorità o organismo a utenti finali diversi dai consumatori, in particolare le microimprese e le piccole imprese. 2.   Fatta salva la direttiva 2013/11/UE, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, gli Stati membri coordinano i loro sforzi per pervenire a una risoluzione della controversia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2018:1972:oj#art-25