Art. 27

Risoluzione delle controversie transnazionali

In vigore dal 11 dic 2018
Risoluzione delle controversie transnazionali 1.   Qualora tra imprese stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia nell’ambito di applicazione della presente direttiva, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all’. 2.   Le parti possono investire della controversia l’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione competenti interessate. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, l’autorità nazionale o le autorità nazionali competenti notificano la controversia al BEREC in modo da pervenire a una risoluzione coerente della controversia, secondo gli obiettivi indicati dall’. 3.   Qualora tale notifica sia stata effettuata, il BEREC emette un parere con cui invita l’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione interessate ad adottare provvedimenti specifici al fine di risolvere la controversia o di astenersi dall’agire, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro mesi salvo in circostanze eccezionali. 4.   L’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione interessate attendono il parere del BEREC prima di adottare provvedimenti per risolvere la controversia. In circostanze eccezionali, ove vi sia la necessità urgente di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali, le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, adottare provvedimenti provvisori. 5.   Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’autorità nazionale di regolamentazione nell’ambito della composizione della controversia è conforme alla presente direttiva, tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC ed è adottato entro un mese da tale parere. 6.   La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.
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