Art. 16
Penalità di mora
In vigore dal 11 dic 2018
Penalità di mora
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano irrogare alle imprese e alle associazioni di imprese mediante decisione penalità di mora efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali penalità di mora sono stabilite in proporzione al fatturato totale giornaliero medio a livello mondiale realizzato da tali imprese o associazioni di imprese durante l'esercizio precedente per ogni giorno e calcolato a decorrere dalla data fissata in detta decisione al fine di costringere tali imprese o associazioni di imprese almeno:
a)
a fornire informazioni complete ed esatte in risposta a una domanda di cui all';
b)
a presentarsi all'audizione di cui all'.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano irrogare alle imprese e alle associazioni di imprese mediante decisione penalità di mora efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali penalità di mora sono stabilite in proporzione al rispettivo fatturato totale giornaliero medio a livello mondiale realizzato da tali imprese o associazioni di imprese durante l'esercizio precedente per ogni giorno e calcolato a decorrere dalla data fissata in detta decisione al fine di costringerle almeno:
a)
a sottoporsi agli accertamenti ispettivi di cui all', paragrafo 2;
b)
a rispettare una decisione di cui agli .
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