Art. 18

Riduzione delle ammende

In vigore dal 11 dic 2018
Riduzione delle ammende 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di programmi di trattamento favorevole che consentano loro di concedere una riduzione delle ammende alle imprese che non possono beneficiare dell'immunità dalle ammende. Ciò non osta a che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di programmi di trattamento favorevole per infrazioni diverse dai cartelli segreti o di programmi di trattamento favorevole che consentano loro di concedere una riduzione delle ammende alle persone fisiche. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la riduzione dell'ammenda sia concessa solo se il richiedente: a) soddisfa le condizioni di cui all'; b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e c) fornisce elementi probatori del presunto cartello segreto che costituiscano un valore aggiunto significativo al fine di provare un'infrazione che ricada nell'ambito del programma di trattamento favorevole rispetto agli elementi probatori già in possesso dell'autorità nazionale garante della concorrenza al momento della presentazione della domanda. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, se il richiedente fornisce elementi probatori inconfutabili, che l'autorità nazionale garante della concorrenza utilizza per provare ulteriori circostanze che determinano l'aumento delle ammende rispetto a quelle che sarebbero altrimenti state imposte ai partecipanti al cartello segreto, l'autorità nazionale garante della concorrenza non tenga conto di tali ulteriori circostanze al momento di determinare l'ammenda da irrogare al suddetto richiedente che ha fornito tali elementi probatori.
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