Art. 19

Condizioni generali per l'applicazione del trattamento favorevole

In vigore dal 11 dic 2018
Condizioni generali per l'applicazione del trattamento favorevole Gli Stati membri provvedono affinché, per poter beneficiare del trattamento favorevole per la partecipazione a cartelli segreti, il richiedente debba soddisfare le seguenti condizioni: a) aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto al più tardi immediatamente dopo aver presentato la domanda legata a un programma di trattamento favorevole, tranne per quanto, a giudizio della competente autorità nazionale garante della concorrenza, sia ragionevolmente necessario per preservare l'integrità della sua indagine; b) cooperare in modo genuino, integralmente, su base continuativa e sollecitamente con l'autorità nazionale garante della concorrenza dal momento in cui presenta la domanda fino a quando tale autorità non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione o ha altrimenti chiuso il procedimento istruttorio; tale cooperazione comporta quanto segue: i) fornire prontamente all'autorità nazionale garante della concorrenza tutte le pertinenti informazioni ed elementi probatori riguardanti il presunto cartello segreto di cui il richiedente venga in possesso o a cui possa accedere, in particolare: — la denominazione e l'indirizzo del richiedente; — la denominazione di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto; — una descrizione dettagliata del presunto cartello segreto, inclusi i prodotti che ne formano l'oggetto, l'ambito geografico, la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto; — informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate a qualsiasi altra autorità garante della concorrenza o alle autorità nazionali garanti della concorrenza di paesi terzi in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future; ii) restare a disposizione dell'autorità nazionale garante della concorrenza per rispondere a qualsiasi richiesta che possa contribuire a stabilire i fatti; iii) mettere a disposizione per audizioni di fronte all'autorità nazionale garante della concorrenza i direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale e compiere ragionevoli sforzi per fare altrettanto con gli ex direttori, amministratori e altri membri del personale; iv) non distruggere, falsificare o celare informazioni o elementi probatori pertinenti; e v) non rivelare di aver presentato la domanda di trattamento favorevole né render nota nessuna parte del suo contenuto prima che nel procedimento istruttorio l'autorità nazionale garante della concorrenza abbia inviato una comunicazione degli addebiti, a meno che non sia stato convenuto altrimenti; e c) nel periodo in cui prevede di presentare una domanda di trattamento favorevole all'autorità nazionale garante della concorrenza, non deve: i) aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori pertinenti riguardanti il presunto cartello segreto; o ii) aver rivelato di voler presentare la domanda né aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, a eccezione di altre autorità garanti della concorrenza, o delle autorità garanti della concorrenza di paesi terzi.
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