Art. 20

Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole

In vigore dal 11 dic 2018
Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti possano presentare per iscritto le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate e affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano anche di un sistema che consenta loro di accettare tali dichiarazioni in forma orale o mediante altri mezzi che consentano ai richiedenti di non acquisire il possesso, la custodia o il controllo delle dichiarazioni presentate. 2.   Su istanza dei richiedenti, le autorità nazionali garanti della concorrenza confermano per iscritto la ricezione delle domande complete o semplificate, indicandone la data e l'ora. 3.   I richiedenti possono presentare dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità nazionale garante della concorrenza interessata oppure in un'altra lingua ufficiale dell'Unione concordata bilateralmente tra l'autorità nazionale garante della concorrenza e il richiedente.
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