Art. 22
Domande semplificate
In vigore dal 11 dic 2018
Domande semplificate
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza accettino domande semplificate dai richiedenti che hanno chiesto alla Commissione il trattamento favorevole facendo richiesta di un numero d'ordine o presentando una domanda completa, in relazione al medesimo presunto cartello segreto, a condizione che tali domande riguardino più di tre Stati membri come territori interessati.
2. Le domande semplificate constano di una breve descrizione di ciascuno dei seguenti elementi:
a)
la denominazione e l'indirizzo del richiedente;
b)
la denominazione delle altre parti del presunto cartello segreto;
c)
il prodotto o i prodotti che ne formano oggetto e gli ambiti geografici;
d)
la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;
e)
lo Stato membro o gli Stati membri dove verosimilmente si trovano gli elementi probatori del presunto cartello segreto; e
f)
le informazioni relative alle domande di trattamento favorevole già presentate alle altre autorità garanti della concorrenza o alle autorità garanti della concorrenza di paesi terzi in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future.
3. Qualora la Commissione riceva una domanda completa e le autorità nazionali garanti della concorrenza ricevano domande semplificate in relazione allo stesso presunto cartello, il principale interlocutore del richiedente è la Commissione, finché non sia precisato se essa perseguirà, integralmente o parzialmente, il caso, in particolare nel fornire le istruzioni al richiedente sullo svolgimento di qualsiasi ulteriore indagine interna. In tale periodo la Commissione informa le autorità nazionali garanti della concorrenza interessate, su loro istanza, in merito alla situazione.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano chiedere al richiedente di fornire chiarimenti specifici solo in merito agli elementi di cui al paragrafo 2 prima di chiedere la presentazione di una domanda completa a norma del paragrafo 5.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza che ricevono domande semplificate verifichino se abbiano già ricevuto una domanda semplificata o completa da un altro richiedente in relazione allo stesso presunto cartello segreto al momento in cui ricevono tali domande. Se un'autorità nazionale garante della concorrenza non ha ricevuto tale domanda di trattamento favorevole da un altro richiedente e ritiene che la domanda semplificata soddisfi i requisiti del paragrafo 2, ne informa di conseguenza il richiedente.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, allorché la Commissione avrà informato le autorità nazionali garanti della concorrenza interessate che non intende perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, i richiedenti possano presentare domande complete a dette autorità. Un'autorità nazionale garante della concorrenza può esigere che il richiedente presenti la domanda completa prima che la Commissione abbia informato le autorità nazionali garanti della concorrenza interessate che non intende perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, solo in circostanze eccezionali, qualora ciò si riveli strettamente necessario per la definizione o l'allocazione del caso. Le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno il potere di specificare un termine ragionevole per la presentazione, da parte del richiedente, della domanda completa nonché delle informazioni e degli elementi probatori corrispondenti. Ciò lascia impregiudicato il diritto del richiedente di presentare volontariamente una domanda completa in una fase anteriore.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, se il richiedente presenta la domanda completa conformemente al paragrafo 5 entro il periodo specificato dall'autorità nazionale garante della concorrenza, la domanda completa è considerata come presentata all'ora della domanda semplificata, a condizione che la domanda semplificata riguardi lo stesso o gli stessi prodotti e il territorio o i territori interessati e abbia la stessa durata del presunto cartello segreto di cui alla domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione, eventualmente aggiornata.
Storico versioni
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