Art. 23
Interazione tra le domande d'immunità dalle ammende e le sanzioni imposte alle persone fisiche
In vigore dal 11 dic 2018
Interazione tra le domande d'immunità dalle ammende e le sanzioni imposte alle persone fisiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli attuali ed ex direttori, amministratori e altri membri del personale dei richiedenti che presentano richiesta di immunità dalle ammende alle autorità garanti della concorrenza siano pienamente protetti da sanzioni imposte nell'ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari non penali, in relazione alla loro partecipazione al cartello segreto cui si riferisce la domanda d'immunità dalle ammende, per infrazioni delle legislazioni nazionali che perseguono principalmente gli stessi obiettivi dell'articolo 101 TFUE, se:
a)
la domanda di immunità dalle ammende dell'impresa all'autorità garante della concorrenza che persegue il caso soddisfa i requisiti di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c);
b)
gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione collaborano attivamente a tale riguardo con l'autorità garante della concorrenza che persegue il caso; e
c)
la domanda di immunità dalle ammende dell'impresa è stata presentata in un momento anteriore a quello in cui gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione sono stati informati dalle autorità competenti dello Stato membro in merito al procedimento che determina l'imposizione delle sanzioni di cui al presente paragrafo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli attuali ed ex direttori, amministratori e altri membri del personale dei richiedenti l'immunità dalle ammende alle autorità garanti della concorrenza siano protetti da sanzioni imposte nell'ambito di procedimenti penali, in relazione alla loro partecipazione al cartello segreto cui si riferisce la domanda di immunità dalle ammende, per infrazioni delle legislazioni nazionali che perseguono principalmente gli stessi obiettivi dell'articolo 101 TFUE, se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e collaborano attivamente con l'autorità responsabile dell'azione penale. Se la condizione della collaborazione con l'autorità responsabile dell'azione penale non è soddisfatta, tale autorità responsabile dell'azione penale può procedere con l'indagine.
3. Al fine di assicurare la conformità con i principi fondamentali vigenti del rispettivo ordinamento giuridico, in deroga al paragrafo 2, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le autorità competenti possano non imporre sanzioni o soltanto attenuare la sanzione da imporre nel procedimento penale nella misura in cui il contributo delle persone di cui al paragrafo 2 all'individuazione del cartello segreto e alla relativa indagine prevalga sull'interesse a perseguire e/o sanzionare tali persone.
4. Per far sì che la protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sia efficace in caso di coinvolgimento di più giurisdizioni, gli Stati membri dispongono che qualora l'autorità competente a imporre le sanzioni o esercitare l'azione penale si trovi in una giurisdizione diversa da quella dell'autorità garante della concorrenza che persegue il caso, i contatti necessari tra di esse siano assicurati dall'autorità nazionale garante della concorrenza appartenente alla giurisdizione dell'autorità competente a imporre le sanzioni o esercitare l'azione penale.
5. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle vittime che hanno subito un danno a causa dell'infrazione della legislazione sulla concorrenza di chiedere il pieno risarcimento di tale danno, a norma della direttiva 2014/104/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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