Art. 17

Immunità dalle ammende

In vigore dal 11 dic 2018
Immunità dalle ammende 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di programmi di trattamento favorevole che consentano loro di concedere l'immunità dalle ammende alle imprese che rivelino la loro partecipazione a cartelli segreti. Ciò non osta a che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di programmi di trattamento favorevole per infrazioni diverse dai cartelli segreti o di programmi di trattamento favorevole che consentano loro di concedere l'immunità dalle ammende alle persone fisiche. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'immunità dalle ammende sia concessa solo se il richiedente: a) soddisfa le condizioni stabilite all'; b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e c) fornisce per primo elementi probatori che: i) nel momento in cui l'autorità nazionale garante della concorrenza riceve la domanda, consentono a quest'ultima di effettuare un accertamento ispettivo mirato riguardo al cartello segreto, purché l'autorità nazionale garante della concorrenza non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per decidere di effettuare tale accertamento ispettivo o non abbia già effettuato detto accertamento ispettivo; o ii) a giudizio dell'autorità nazionale garante della concorrenza, sono sufficienti a quest'ultima per constatare un'infrazione che ricada nell'ambito del programma di trattamento favorevole, purché l'autorità non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per constatare tale infrazione e che a nessuna impresa sia stata accordata l'immunità dalle ammende ai sensi del punto i), in relazione a detto cartello segreto. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese possano beneficiare dell'immunità dalle ammende, con l'eccezione di imprese che hanno esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello segreto o continuassero a parteciparvi. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza informino il richiedente se gli è stata concessa o meno l'immunità condizionale dalle ammende. Il richiedente può chiedere di essere informato per iscritto dall'autorità nazionale garante della concorrenza circa l'esito della sua domanda. Nei casi in cui l'autorità nazionale garante della concorrenza respinga la domanda di immunità dalle ammende, il richiedente interessato può chiedere che tale autorità nazionale garante della concorrenza esamini la sua domanda come una domanda di riduzione delle ammende.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:1:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo