Art. 16 · Penalità di mora

Art. 16

Penalità di mora

In vigore dal 11 dic 2018
Penalità di mora 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano irrogare alle imprese e alle associazioni di imprese mediante decisione penalità di mora efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali penalità di mora sono stabilite in proporzione al fatturato totale giornaliero medio a livello mondiale realizzato da tali imprese o associazioni di imprese durante l'esercizio precedente per ogni giorno e calcolato a decorrere dalla data fissata in detta decisione al fine di costringere tali imprese o associazioni di imprese almeno: a) a fornire informazioni complete ed esatte in risposta a una domanda di cui all'; b) a presentarsi all'audizione di cui all'. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano irrogare alle imprese e alle associazioni di imprese mediante decisione penalità di mora efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali penalità di mora sono stabilite in proporzione al rispettivo fatturato totale giornaliero medio a livello mondiale realizzato da tali imprese o associazioni di imprese durante l'esercizio precedente per ogni giorno e calcolato a decorrere dalla data fissata in detta decisione al fine di costringerle almeno: a) a sottoporsi agli accertamenti ispettivi di cui all', paragrafo 2; b) a rispettare una decisione di cui agli .
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