Art. 14

Calcolo delle ammende

In vigore dal 11 dic 2018
Calcolo delle ammende 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza tengano conto sia della gravità che della durata dell'infrazione quando determinano l'importo dell'ammenda per un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano considerare il risarcimento versato a seguito di una transazione consensuale nel determinare l'importo dell'ammenda da irrogare per un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2014/104/UE. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia irrogata un'ammenda per un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE a un'associazione di imprese tenendo conto del fatturato dei suoi membri e l'associazione non sia solvibile, l'associazione sia tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i contributi di cui al paragrafo 3 non siano stati versati integralmente all'associazione di imprese entro il termine fissato dalle autorità nazionali garanti della concorrenza, le autorità nazionali garanti della concorrenza possano esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da qualsivoglia impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell'associazione. Se necessario per garantire il pagamento integrale dell'ammenda, dopo aver richiesto il pagamento a dette imprese, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono anche esigere il pagamento dell'importo dell'ammenda ancora dovuto da qualsivoglia membro dell'associazione che operava sul mercato nel quale si è verificata l'infrazione. Tuttavia, non si esige il pagamento ai sensi del presente paragrafo dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha costituito l'infrazione e che o non erano a conoscenza della sua esistenza, o si sono attivamente dissociate da essa prima dell'inizio dell'indagine.
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