Art. 12

Impegni

In vigore dal 11 dic 2018
Impegni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti istruttori avviati al fine di adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, le autorità nazionali garanti della concorrenza possano, previa consultazione formale o informale degli operatori del mercato, rendere obbligatori mediante decisione gli impegni proposti dalle imprese o associazioni di imprese, qualora tali impegni rispondano alle preoccupazioni espresse dalle autorità nazionali garanti della competenza. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l'intervento dell'autorità garante della concorrenza non è più giustificato. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza abbiano poteri efficaci per monitorare l'attuazione degli impegni di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano riaprire il procedimento istruttorio se intervengono modifiche determinanti rispetto a uno degli elementi su cui era fondata una decisione di cui al paragrafo 1, se un'impresa o un'associazione di imprese agisce in contrasto con i propri impegni o se la decisione di cui al paragrafo 1 era basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dalle parti.
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