Art. 13

Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese

In vigore dal 11 dic 2018
Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano procedere all'irrogazione, mediante decisione nel proprio procedimento istruttorio, o possano chiedere l'irrogazione, in un procedimento giudiziario non penale, di ammende efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese o associazioni di imprese qualora, dolosamente o per colpa, commettano un'infrazione delle disposizioni dell'articolo 101 o 102 TFUE. 2.   Gli Stati membri provvedono almeno affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano procedere all'irrogazione, mediante decisione nel proprio procedimento istruttorio, o possano chiedere l'irrogazione alle imprese e alle associazioni di imprese, in un procedimento giudiziario non penale, di ammende efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali ammende sono stabilite in proporzione al loro fatturato totale a livello mondiale, quando, dolosamente o per colpa: a) non si conformino a un accertamento ispettivo di cui all', paragrafo 2; b) siano stati infranti i sigilli di cui all', paragrafo 1, lettera d), apposti dai funzionari o da altre persone che li accompagnano autorizzati o designati dalle autorità nazionali garanti della concorrenza; c) in risposta a una domanda di cui all', paragrafo 1, lettera e), forniscano una risposta inesatta o fuorviante, non forniscano o rifiutino di fornire una risposta completa; d) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta di cui all' oppure non forniscano le informazioni entro il termine stabilito; e) non si presentino all'audizione di cui all'; f) non ottemperino a una decisione di cui agli . 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 consentano di irrogare ammende efficaci, proporzionate e dissuasive. 4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che consentono l'imposizione di sanzioni nell'ambito di procedimenti giudiziari penali, a condizione che l'applicazione di tali legislazioni non incida sull'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'irrogazione delle ammende alle società controllanti e ai successori legali ed economici delle imprese, si applichi la nozione di impresa.
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