Art. 10

Constatazione e cessazione delle infrazioni

In vigore dal 11 dic 2018
Constatazione e cessazione delle infrazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità nazionali garanti della concorrenza constatino un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, esse possano obbligare mediante decisione le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. A tal fine esse possono imporre l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. Al momento di scegliere fra due rimedi ugualmente efficaci, le autorità nazionali garanti della concorrenza devono optare per il rimedio meno oneroso per l'impresa, in linea con il principio di proporzionalità. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano procedere alla constatazione di un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE già cessata. 2.   Quando, dopo aver informato la Commissione ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, le autorità nazionali garanti della concorrenza decidano che non vi sono motivi per proseguire il procedimento istruttorio e chiudono pertanto tale procedimento istruttorio, gli Stati membri provvedono affinché tali autorità nazionali garanti della concorrenza informino di conseguenza la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:1:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo