Art. 6

Circostanze aggravanti

In vigore dal 23 ott 2018
Circostanze aggravanti 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in relazione ai reati di cui all’, paragrafi 1 e 5, e all’, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti: a) il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; o b) l’autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2015/849, e ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale. 2.   Gli Stati membri possono stabilire che, in relazione ai reati di cui all’, paragrafi 1 e 5, e all’, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti: a) i beni riciclati hanno un valore considerevole; o b) i beni riciclati provengono da uno dei reati di cui all’, punto 1), lettere da a) ad e) e h).
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