Art. 7
Responsabilità delle persone giuridiche
In vigore dal 23 ott 2018
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati di cui all’, paragrafi 1 e 5, e all’ commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su qualsiasi delle seguenti basi:
a)
un potere di rappresentanza della persona giuridica;
b)
la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica; o
c)
la facoltà di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui all’, paragrafi 1 e 5, e all’ a vantaggio di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude la possibilità di avviare procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che sono autori, istigatori o complici di uno dei reati di cui all’, paragrafi 1 e 5, e all’.
Storico versioni
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