Art. 8
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
In vigore dal 23 ott 2018
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell’ sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:
a)
esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
b)
esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
c)
interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;
d)
assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
e)
provvedimenti giudiziari di liquidazione;
f)
chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.
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