Art. 8

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

In vigore dal 23 ott 2018
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell’ sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali: a) esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; b) esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; c) interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale; d) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; e) provvedimenti giudiziari di liquidazione; f) chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.
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