Art. 9

Confisca

In vigore dal 23 ott 2018
Confisca Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confischino, in conformità della direttiva 2014/42/UE, i proventi derivati dall’atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.
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