Art. 10
Giurisdizione
In vigore dal 23 ott 2018
Giurisdizione
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli nei seguenti casi:
a)
il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;
b)
l’autore del reato è un suo cittadino.
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli commessi al di fuori del suo territorio quando:
a)
l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio;
b)
il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio.
3. Se un reato di cui agli rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali sia legittimato a esercitare l’azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà l’autore del reato, al fine di accentrare l’azione penale in un unico Stato membro.
Si deve tenere conto dei seguenti fattori:
a)
il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato;
b)
la cittadinanza o la residenza dell’autore del reato;
c)
il paese d’origine della vittima o delle vittime; e
d)
il territorio in cui è stato rinvenuto l’autore del reato.
Se del caso, e conformemente all’ della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.
Storico versioni
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