Art. 11

Strumenti investigativi

In vigore dal 23 ott 2018
Strumenti investigativi Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui all’, paragrafi 1 e 5, e all’ dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.
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