Art. 5

Sanzioni per le persone fisiche

In vigore dal 23 ott 2018
Sanzioni per le persone fisiche 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’, paragrafi 1 e 5, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni. 3.   Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli siano, se del caso, sottoposte a sanzioni o misure addizionali.
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