Art. 5
Sanzioni per le persone fisiche
In vigore dal 23 ott 2018
Sanzioni per le persone fisiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’, paragrafi 1 e 5, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.
3. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli siano, se del caso, sottoposte a sanzioni o misure addizionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2018:1673:oj#art-5