Art. 6
Circostanze aggravanti
In vigore dal 23 ott 2018
Circostanze aggravanti
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in relazione ai reati di cui all’, paragrafi 1 e 5, e all’, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:
a)
il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; o
b)
l’autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2015/849, e ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale.
2. Gli Stati membri possono stabilire che, in relazione ai reati di cui all’, paragrafi 1 e 5, e all’, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:
a)
i beni riciclati hanno un valore considerevole; o
b)
i beni riciclati provengono da uno dei reati di cui all’, punto 1), lettere da a) ad e) e h).
Storico versioni
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