Art. 15

Fondi propri obbligatori

In vigore dal 14 dic 2016
Fondi propri obbligatori 1.   Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'EPAP stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'impegno di coprire i rischi biometrici o garantisce un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e il portafoglio delle attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi. 2.   Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano gli . 3.   Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:2341:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo