Art. 15
Fondi propri obbligatori
In vigore dal 14 dic 2016
Fondi propri obbligatori
1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'EPAP stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'impegno di coprire i rischi biometrici o garantisce un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e il portafoglio delle attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.
2. Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano gli .
3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.
Storico versioni
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