Art. 17

Margine di solvibilità richiesto

In vigore dal 14 dic 2016
Margine di solvibilità richiesto 1.   Il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 6 secondo le passività sottoscritte. 2.   Il margine di solvibilità richiesto è uguale alla somma dei due risultati seguenti: a) il primo risultato: un valore corrispondente al 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto, non inferiore all'85 %, esistente nell'esercizio precedente tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche; b) il secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, un valore corrispondente allo 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'EPAP moltiplicato per il rapporto, non inferiore al 50 %, esistente, per l'esercizio precedente, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'EPAP, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione. Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso aventi una durata massima di tre anni, tale percentuale è pari allo 0,1 %. Per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale percentuale è pari allo 0,15 %. 3.   Per le assicurazioni complementari di cui all', paragrafo 3, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/138/CE il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per gli EPAP di cui all'. 4.   Per le operazioni di capitalizzazione di cui all', paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari al 4 % delle riserve matematiche calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a). 5.   Per le operazioni di cui all', paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari all'1 % delle attività. 6.   Per le assicurazioni collegate ai fondi di investimento e coperte dall', paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/138/CE e per le operazioni di cui all', paragrafo 3, lettera b), punti iii), iv) e v) della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma di: a) un valore corrispondente al 4 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'EPAP assuma un rischio d'investimento; b) un valore corrispondente all'1 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'EPAP non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni; c) un valore corrispondente al 25 % delle spese nette di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente pertinenti a tali assicurazioni e operazioni, nella misura in cui l'EPAP non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni; d) un valore corrispondente allo 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), nella misura in cui l'EPAP copra un rischio di mortalità.
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