Art. 15 · Fondi propri obbligatori

Art. 15

Fondi propri obbligatori

In vigore dal 14 dic 2016
Fondi propri obbligatori 1.   Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'EPAP stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'impegno di coprire i rischi biometrici o garantisce un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e il portafoglio delle attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi. 2.   Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano gli . 3.   Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.
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