Art. 14

Finanziamento delle riserve tecniche

In vigore dal 14 dic 2016
Finanziamento delle riserve tecniche 1.   Lo Stato membro di origine impone ad ogni EPAP di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso degli schemi pensionistici che gestisce. 2.   Lo Stato membro di origine può, per un periodo limitato, consentire a un EPAP di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità competente chiede all'EPAP di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento con relativa tempistica. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni: a) l'EPAP è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; tale piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine; b) nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'EPAP, ed in particolare della struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema, del passaggio di uno schema a un sistema di ripartizione o a capitalizzazione solo parziale alla capitalizzazione integrale; c) in caso di liquidazione di uno schema pensionistico durante il periodo di cui alla prima frase del presente paragrafo, l'EPAP è tenuto a informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'EPAP predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti di tale schema ad un altro EPAP, a un'impresa di assicurazione o a un altro organismo appropriato. Tale procedura è comunicata all'autorità competente dello Stato membro d'origine e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza. 3.   In caso di attività transfrontaliera, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tale condizione non è soddisfatta, l'autorità competente dello Stato membro di origine interviene tempestivamente e chiede all'EPAP di elaborare immediatamente le misure appropriate e attuarle senza indugio in modo che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente tutelati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:2341:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo