Art. 16

Margine di solvibilità disponibile

In vigore dal 14 dic 2016
Margine di solvibilità disponibile 1.   Per garantire la sostenibilità a lungo termine dell'erogazione delle pensioni aziendali e professionali, gli Stati membri impongono ad ogni EPAP di cui all', paragrafo 1, registrato o autorizzato sul proprio territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività almeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva. 2.   Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'EPAP di cui sopra, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente: a) il capitale sociale versato ovvero, nel caso di un EPAP che assuma la forma di un'impresa mutua, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti dell'impresa mutua, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti: i) l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che i pagamenti attraverso tali conti a favore degli iscritti dell'impresa mutua possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati; ii) l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti dall'impresa mutua, le autorità competenti siano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli; e iii) le pertinenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii); b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni; c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare; e d) qualora la legislazione nazionale lo autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla distribuzione agli iscritti e ai beneficiari. Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'EPAP. 3.   Gli Stati membri possono stabilire che possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile: a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'EPAP, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e siano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data; b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), sino a un massimo del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni: i) non devono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente; ii) il contratto di emissione deve dare all'EPAP la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito; iii) i crediti del mutuante verso l'EPAP devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'EPAP di proseguire le sue attività; e v) si deve tener conto solo degli importi effettivamente versati. Ai fini della lettera a), i prestiti subordinati soddisfano anche le seguenti condizioni: i) sono presi in considerazione solo i fondi effettivamente versati; ii) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non è inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'EPAP sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto almeno nel corso dei cinque anni prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la domanda sia presentata dall'EPAP emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto; iii) i prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito sono rimborsabili soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'EPAP informa le autorità competenti almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'EPAP non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto; iv) il contratto di prestito non include clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'EPAP, il debito sarà rimborsabile prima della scadenza convenuta; e v) il contratto di prestito può essere modificato solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica. 4.   Su domanda, debitamente documentata, dell'EPAP all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di tale autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile: a) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; b) eventuali plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale; c) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. L'importo di cui alla lettera a) non deve tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali dell'attività vita e e dell'attività relativa agli schemi pensionistici aziendali e professionali e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio. Questa differenza è ridotta dell'importo di eventuali spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo.
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