Art. 8

Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni,nonché relazioni d'inventario

In vigore dal 14 dic 2016
Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni,nonché relazioni d'inventario 1.   Gli Stati membri elaborano, e aggiornano annualmente, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella A dell'allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Gli Stati membri possono elaborare, e aggiornare annualmente, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella B dell'allegato I, conformemente alle prescrizioni ivi contenute. 2.   Gli Stati membri elaborano e aggiornano, ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati e gli inventari delle grandi fonti puntuali e, ogni due anni, le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella C dell'allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute. 3.   Gli Stati membri elaborano una relazione d'inventario che accompagna gli inventari e le proiezioni nazionali delle emissioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla tabella D dell'allegato I. 4.   Gli Stati membri che optano per un meccanismo di flessibilità di cui all' inseriscono le informazioni che dimostrano che l'uso del meccanismo di flessibilità è conforme alle condizioni applicabili di cui all', paragrafo 1, e all'allegato IV, parte 4, o se del caso all', paragrafi 2, 3 o 4, nella relazione d'inventario dell'anno in questione. 5.   Gli Stati membri elaborano e aggiornano gli inventari nazionali delle emissioni, compresi se del caso gli inventari nazionali adattati delle emissioni, le proiezioni nazionali delle emissioni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli inventari delle grandi fonti puntuali e le relazioni d'inventario che li accompagnano in conformità dell'allegato IV. 6.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, elabora e aggiorna annualmente gli inventari delle emissioni, a livello dell'Unione e una relazione d'inventario nonché proiezioni biennali delle emissioni su scala dell'Unione e, ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati e gli inventari delle grandi fonti puntuali per tutti gli inquinanti di cui all'allegato I, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. 7.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare la presente direttiva riguardo all'adeguamento dell'allegato I e l'allegato IV agli sviluppi, compresi i progressi tecnici e scientifici, nel quadro della convenzione LRTAP.
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