Art. 6
Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico
In vigore dal 14 dic 2016
Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico
1. Gli Stati membri elaborano, adottano e attuano i rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 1, al fine di limitare le loro emissioni antropogeniche annue a norma dell' e di contribuire a raggiungere gli obiettivi della presente direttiva ai sensi dell', paragrafo 1.
2. In sede di elaborazione, adozione e attuazione del programma di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:
a)
valutano in che misura le fonti di emissione nazionali possono esercitare un impatto sulla qualità dell'aria nel loro territorio e negli Stati membri limitrofi utilizzando, se del caso, dati e metodologie messi a punto dal programma europeo di sorveglianza e valutazione (EMEP) a norma del protocollo della convenzione LRTAP sul finanziamento a lungo termine del programma di cooperazione per il monitoraggio e la valutazione della trasmissione di inquinanti atmosferici di lungo raggio in Europa;
b)
tengono conto della necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;
c)
quando adottano misure per rispettare i loro impegni nazionali di riduzione per il particolato carbonioso, privilegiano misure di riduzione delle emissioni di particolato fine;
d)
garantiscono la coerenza con altri piani o programmi pertinenti stabiliti in virtù di disposizioni della legislazione nazionale o dell'Unione.
Ai fini del rispetto dei pertinenti impegni nazionali di riduzione delle emissioni, gli Stati membri includono nei loro programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico delle misure obbligatorie di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 2, e possono comprendere, in detti programmi, misure di riduzione delle emissioni opzionali di cui all'allegato III, parte 2, o delle misure aventi un effetto equivalente di mitigazione.
3. Gli Stati membri aggiornano i loro programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico almeno ogni quattro anni.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornate entro un periodo di 18 mesi dalla presentazione dell'ultimo inventario nazionale delle emissioni o delle proiezioni nazionali delle emissioni se in base ai dati presentati gli obblighi di cui all' non sono rispettati o sussiste il rischio che non siano rispettati.
5. Gli Stati membri consultano il pubblico, in conformità della direttiva 2003/35/CE, e le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente chiamati ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e eventuali aggiornamenti di rilievo, prima del completamento di tali programmi.
6. Se del caso, sono condotte consultazioni transfrontaliere.
7. La Commissione agevola l'elaborazione e l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, ove opportuno, attraverso uno scambio di buone prassi.
8. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare la presente direttiva riguardo all'adeguamento dell'allegato III, parte 2, agli sviluppi, compresi i progressi tecnici, nel quadro della convenzione LRTAP.
9. La Commissione può elaborare linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.
10. Mediante atti di esecuzione, la Commissione specifica altresì il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
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